|
Legge 22.12.1960 n. 1612
Art 1) L'attivitą degli spedizionieri doganali accreditati
presso le dogane della Repubblica a norma della legislazione
vigente viene, a tutti gli effetti giuridici, riconosciuta
quale professione qualificata avente per oggetto le
materie: fiscale, merceologica, valutaria e quant'altro
si riferisce al campo doganale.
Legge 06.02.1992
n. 66
Art 7 comma 1-sexies) Gli spedizionieri
doganali iscritti all'albo professionale istituito con
legge 22.12.1960 n. 1612, da almeno tre anni possono
svolgere, in conformitą alle disposizioni dettate con
decreto del Ministro delle finanze (omissis), i seguenti
compiti:
a) svolgimento, per conto degli operatori autorizzati
e su espressa delega, di adempimenti previsti dal regime
di detenzione, di circolazione e di controllo applicabile,
in ambito comunitario, ai beni soggetti ad accisa;
b) tenuta e conservazione di atti e scritture
contabili relativi ai controlli richiamati nel comma
1 del presente articolo e a quelli qualitativi e quantitativi
delle merci, anche al fine di rilasciare copie e certificati
o estratti attestandone la conformitą all'originale,
o in ordine ad eventuali vincoli relativi alla destinazione
delle merci, a richiesta dell'utenza o di pubbliche
amministrazioni;
c) acquisizione, elaborazione e trasmissione
dei dati relativi agli scambi internazionali nell'interesse
dell'utenza, anche ai fini delle rilevazioni statistiche
previste dalla normativa nazionale e comunitaria; d)
custodia e vendita delle merci cadute in abbandono ai
sensi del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, D.P.R. 23.01.1973 n. 43.
Legge 25.07.2000
n. 213
Art 1 comma 1) Gli spedizionieri doganali, iscritti
agli albi professionali istituiti con la legge 22.12.1960
n. 1612, riconosciuti quali professionisti qualificati
per le materie previste dall'art 1 delle predetta legge
n. 1612/60, sono abilitati alla rappresentanza dinanzi
agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.
Art 2 comma 1) Gli spedizionieri doganali possono
asseverare i dati contenuti nelle dichiarazioni da presentare
agli uffici finanziari. Tali dichiarazioni sono trasmesse
ai competenti uffici preferibilmente per via telematica.
Art 2 comma 4) Nell'effettuazione di controlli
in sede di accertamento l'Amministrazione finanziaria
assume, di norma, i dati che siano stati asseverati
dagli spedizionieri doganali (omissis), salvo che vi
siano fondati motivi per procedere ad ulteriori verifiche
dei dati stessi.
|
|