Legge 22.12.1960 n. 1612
Art 1) L'attivitą degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane della Repubblica a norma della legislazione vigente viene, a tutti gli effetti giuridici, riconosciuta quale professione qualificata avente per oggetto le materie: fiscale, merceologica, valutaria e quant'altro si riferisce al campo doganale.

Legge 06.02.1992 n. 66
Art 7 comma 1-sexies) Gli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale istituito con legge 22.12.1960 n. 1612, da almeno tre anni possono svolgere, in conformitą alle disposizioni dettate con decreto del Ministro delle finanze (omissis), i seguenti compiti:
a) svolgimento, per conto degli operatori autorizzati e su espressa delega, di adempimenti previsti dal regime di detenzione, di circolazione e di controllo applicabile, in ambito comunitario, ai beni soggetti ad accisa;
b) tenuta e conservazione di atti e scritture contabili relativi ai controlli richiamati nel comma 1 del presente articolo e a quelli qualitativi e quantitativi delle merci, anche al fine di rilasciare copie e certificati o estratti attestandone la conformitą all'originale, o in ordine ad eventuali vincoli relativi alla destinazione delle merci, a richiesta dell'utenza o di pubbliche amministrazioni;
c) acquisizione, elaborazione e trasmissione dei dati relativi agli scambi internazionali nell'interesse dell'utenza, anche ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla normativa nazionale e comunitaria; d) custodia e vendita delle merci cadute in abbandono ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, D.P.R. 23.01.1973 n. 43.

Legge 25.07.2000 n. 213
Art 1 comma 1) Gli spedizionieri doganali, iscritti agli albi professionali istituiti con la legge 22.12.1960 n. 1612, riconosciuti quali professionisti qualificati per le materie previste dall'art 1 delle predetta legge n. 1612/60, sono abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.
Art 2 comma 1) Gli spedizionieri doganali possono asseverare i dati contenuti nelle dichiarazioni da presentare agli uffici finanziari. Tali dichiarazioni sono trasmesse ai competenti uffici preferibilmente per via telematica.
Art 2 comma 4) Nell'effettuazione di controlli in sede di accertamento l'Amministrazione finanziaria assume, di norma, i dati che siano stati asseverati dagli spedizionieri doganali (omissis), salvo che vi siano fondati motivi per procedere ad ulteriori verifiche dei dati stessi.

 

Lo statuto

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Il Regolamento

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