STATUTO SOCIALE

TITOLO PRIMO: Denominazione, sede , durata, scopo dell'associazione

Art. 1) E' costituita una associazione fra gli spedizionieri doganali patentati accreditati presso le dogane del compartimento di Firenze con la seguente denominazione: ASSOCIAZIONE FRA GLI SPEDIZIONIERI DOGANALI PATENTATI DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE

Art. 2) La sede legale dell'associazione è in Livorno. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3) L'associazione è apolitica ed ha per scopo la tutela degli interessi morali e materiali comuni degli associati e così in via esemplificativa l'associazione si propone: a) Di valorizzare la funzione e l'opera professionale degli spedizionieri doganali patentati; b) Di promuovere lo studio e la soluzione dei problemi che interessano l'attività degli spedizionieri doganali patentati e le attività connesse; c) Di favorire la elevazione culturale - tecnica degli associati per il migliore esercizio delle loro funzioni e per la più efficace collaborazione con gli organi della pubblica amministrazione; d) Di favorire una leale intesa fra gli associati onde prevenire e reprimere fra essi la concorrenza sleale e) Di stabilire rapporti di collaborazione con le associazioni consorelle degli altri compartimenti doganali e con l'associazione nazionale di categoria nonchè con le associazioni delle categorie con le quali gli spedizionieri doganali hanno frequenza di rapporti e comunità d'interessi; f) Di promuovere iniziative che si rivelassero utili agli interessi della categoria;
g) Di assistere gli associati con consulenza legale nelle materie oggetto delle attività della categoria ed in materie connesse semprechè trattasi di problemi di carattere generale; h) Di promuovere la stipulazione dei contratti collettivi e regolamenti di rapporti di lavoro fra gli spedizionieri doganali, datori di lavoro ed i loro dipendenti; i) Di favorire la conciliazione delle vertenze che insorgessero fra gli associati, o fra gli associati e di terzi, in dipendenza delle funzioni esercitate dagli spedizionieri doganali e in difetto di conciliazione di offrire le possibilità di definizione delle vertenze mediante arbitrato amichevole secondo le norme dell'art. 37.

TITOLO SECONDO: Soci

Art. 4) Possono far parte della associazione le persone fisiche che siano in possesso della patente di spedizioniere doganale rilasciata a norma della legislazione doganale vigente e quale titolo valido per la iscrizione agli albi compartimentali in base alla legge 22-12-60 n. 1612. Il consiglio direttivo compartimentale potrà nominare soci onorari coloro che a suo criterio abbiano svolto o svolgano notevole attività nell'interesse della categoria sia nel campo organizzativo che nel campo degli studi relativi all'attività degli spedizionieri doganali patentati I soci onorari non hanno diritto di voto. Alle assemblee non possono partecipare che a titolo consultivo. Non sono tenuti al pagamento dei tributi sociali. I soci ordinari che ai sensi della L. 22/12/60 e relativo regolamento hanno maturato ed ottenuto il trattamento di pensione e desiderano continuare a far parte dell'associazione, potranno rimanere come soci sostenitori senza diritto di voto.

Art. 5) Possono far parte dell'associazione tutti gli spedizionieri doganali patentati accreditati presso il compartimento doganale di Firenze.

Art. 6) La domanda per essere ammesso a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo della sezione di appartenenza o, in mancanza di questa, direttamente al Consiglio Direttivo dell'Associazione Compartimentale Detta domanda controfirmata da 2 soci presentatori deve indicare: a) il nome dell'aspirante; b) i dati della patente doganale rilasciata dal Ministero delle Finanze; c) il numero e la data di iscrizione all'Albo Compartimentale di Firenze; d) dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle norme statutarie, con particolare riguardo al contenuto degli artt 7 e 8 del regolamento dell'associazione. L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo sezionale o in mancanza, del Consiglio Direttivo Compartimentale a suo insindacabile giudizio, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti.

Art. 7) La Tassa di ammissione non che la quota annua di associazione, verranno fissate annualmente dal Consiglio Direttivo Compartimentale con deliberazione da notificarsi ai soci entro il 15 ottobre di ogni anno. In mancanza di deliberazione si intenderà confermata la quota dell'anno precedente. Le quote annuali devono essere versate integralmente dai soci entro la fine di febbraio di ogni anno

Art. 8) Per il versamento delle quote associative, i soci si intendono impegnati per 2 anni e successivamente di biennio in biennio finchè non abbiano dato le dimissioni per lettera raccomandata entro il 31 ottobre del secondo anno. I nuovi soci ammessi alla associazione dopo il 30 settembre di ogni anno, pagano metà della quota annuale, ma intera la tassa di iscrizione.

Art. 9) La qualifica di socio, oltre che per dimissioni, si perde: a) per cessazione dell'attività di spedizioniere doganale patentato; b) per morosità dei pagamenti delle quote sociali; c) per inadempienza alle decisioni arbitrali; d) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo Compartimentale.

Art. 10) Il socio moroso è richiamato dal Presidente al pagamento delle quota arretrate entro il termine fissato nel richiamo stesso. In caso di inadempienza il Presidente potrà ricorrere alle vie legali e conseguire quanto dovuto e può contemporaneamente provvedere all'iscrizione del socio moroso nell'apposito elenco: ciò che comporta la sospensione del socio dai diritti sociali.

Art. 11) I soci inadempienti a sentenza arbitrale, emessa ai sensi del presente statuto sociale sono, a cura del Consiglio Direttivo Compartimentale, sospesi nei loro diritti di soci per il tempo della loro inadempienza. Protraendosi la inadempienza oltre 4 mesi, essi potranno essere esclusi con le norme stabilite dall'art 12

Art. 12) L'esclusione dalla associazione potrà essere deliberata a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti dal Consiglio Direttivo compartimentale a carico dei soci che venissero a trovarsi nelle condizioni di interdetti, falliti o nei confronti dei quali fosse revocata la patente di spedizioniere con provvedimento non più suscettibile di ricorso al Consigli di Stato. Il consiglio Direttivo Compartimentale può inoltre escludere quelli fra i soci che a suo insindacabile giudizio, si rendessero indegni di appartenere alla associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio con il voto di due terzi dei consiglieri in carica, presa visione della relazione del Collegio dei probiviri che ha in carico di procedere alle indagini del caso e all'eventuale interrogatorio dell'interessato.

Art. 13) I soci esclusi ai sensi dei precedenti articoli possono domandare la riammissione nell'associazione quando siano venute a cessare le cause che determinano la loro esclusione. Sulla riammissione sarà deliberato dal consiglio direttivo compartimentale con giudizio insindacabile e con voto favorevole di due terzi dei consiglieri in carica.

Art. 14) Il socio che per un qualsiasi motivo cessa di far parte dell'associazione non conserva alcun diritto sul patrimonio sociale

TITOLO TERZO: Assemblea generale

Art. 15) L'Assemblea generale dei soci può essere ordinaria e straordinaria, ed è convocata dal Consiglio Direttivo Compartimentale.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA

a) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; b) negli anni in cui occorra nomina i consiglieri ed i revisori dei conti ed il collegio dei probiviri scelti fra i soci; c) delibera su ogni altro provvedimento di ordine economico ed interno indicato nell'ordine del giorno. L'assemblea ordinaria deve essere convocata entro il primo trimestre di ogni anno.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

E' convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo Compartimentale lo ritenga necessario, oppure su richiesta scritta di almeno dieci soci. Se però si tratta di proposta di scioglimento dell'associazione o di modificazione da apportare allo statuto sociale, la domanda deve esser firmata da almeno un decimo dei soci. L'assemblea straordinaria ha la facoltà di nominare un presidente onorario su proposta del Consiglio Direttivo Compartimentale.

Art. 16) Le convocazioni delle assemblee sono fatte mediante comunicazione per affissione all'albo sociale e per inviti personali diramati almeno dieci giorni prima di quello fissato. In caso di urgenza è però in facoltà del Consiglio di convocare l'assemblea nel termine di tre giorni con invito a domicilio. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e gli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 17) Per la validità dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione occorre l'intervento di almeno metà dei soci. In difetto l'assemblea viene rimandata in seconda convocazione anche nello stesso giorno ed è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, se si tratta di Assemblea Ordinaria, mentre occorre almeno la presenza di un terzo dei soci per le assemblee straordinarie

Art. 18) Le deliberazioni dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 19) Non possono prendere parte all'assemblea i soci che non siano in regola con il pagamento delle quote sociali, o per i quali sia pendente giudizio ai sensi degli artt 11 e 12

Art. 20) Il socio può delegare per iscritto un altro socio a rappresentarlo nelle assemblee. Il socio delegato non può rappresentare più di tre soci

Art. 21) Le votazioni nelle assemblee hanno luogo per acclamazione e per alzata di mano, ovvero, se richiesto per scrutinio segreto

TITOLO QUARTO: Consiglio Direttivo Compartimentale

Art. 22) L'associazione è retta e amministrata da un consiglio direttivo compartimentale di sette membri, eletti fra i soci nell'assemblea generale ed avente sede in Livorno

Art. 23) Il consiglio direttivo compartimentale dura in carica un biennio ed i suoi membri sono rieleggibili. Se nel corso del biennio vengono a mancare alcuni consiglieri, il consiglio procede alla loro sostituzione in base alla graduatoria ottenuta nelle elezioni. Ove per dimissioni od altro motivo venisse a mancare più di tre consiglieri, il consiglio direttivo compartimentale convocherà l'assemblea per le nuove elezioni. La carica di consigliere è gratuita. Ai consiglieri residenti in altre città verranno rimborsate le spese di viaggio e, ove occorra di soggiorno

Art. 24) Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo compartimentale richiedesi la presenza di almeno quattro dei suoi membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni che riguardano fatti personali sono prese a scrutinio segreto. E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del consiglio. Se un consigliere non partecipa a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, è considerato dimissionario

Art. 25) Il Consiglio Direttivo Compartimentale nomina fra i suoi membri, a maggioranza di voti, il Presidente, ed il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario, quest'ultimo può non essere socio, e la sua prestazione può essere retribuita.

Art. 26) Al Consiglio Direttivo Compartimentale, tra l'altro sono demandati:
a) l'amministrazione della associazione, l'assunzione ed il licenziamento del relativo personale; b) le deliberazioni sui reclami dei soci; c) la compilazione dei regolamenti interni; d) la convocazione delle assemblee; e) la formazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo e la compilazione delle relative relazioni; f) la formazione annua dei ruoli dei terzi arbitri e degli arbitri unici;
g) la nomina di commissioni per lo studio di determinati problemi; h) le deliberazioni sulla esclusione e sulla riammissione dei soci.

Art. 27) Il presidente, o in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta l'associazione a tutti gli effetti e ne ha anche la rappresentanza in giudizio. Convoca e presiede l'assemblea generale dei soci e le riunioni del Consiglio direttivo compartimentale, sottoscrive i verbali di tutte le adunanze sociali, emana le disposizioni per le esecuzioni delle deliberazioni dei competenti organi dell'associazione, adempie a tutti i compiti conferitigli dall'assemblea

Art. 28) Il consiglio direttivo Compartimentale ha la facoltà di aggregarsi di volta in volta per lo studio di determinati problemi uno o più esperti, scelti anche fra i soci con funzioni consultive.

TITOLO QUINTO: Sezioni e Consigli Direttivi Sezionali

Art. 29) Presso ciascuna città, sede di Direzione Superiore di Dogana, è costituita una sezione della Associazione Compartimentale, della quale fanno parte gli spedizionieri doganali patentati accreditati presso quella Dogana Superiore e quelli accreditati presso la dogana da quella Dipendenti. La sezione ha piena autonomia amministrativa, ma delibera solo sulle questioni di interesse locale.

Art. 30) La sezione è retta da un Consiglio Direttivo Sezionale composto da un numero dispari di membri non superiore a cinque, da eleggere ogni biennio, dalla assemblea degli spedizionieri doganali accreditati presso le Dogane esistenti nella Circoscrizione della Dogana Superiore. In seno al Consiglio Direttivo Sezionale, sarà nominato il Presidente, il Vice Presidente, ove occorra, il Segretario, il Tesoriere

Art. 31) L'assemblea Sezionale dei soci, sarà convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, entro il 31 marzo, a cura del Consiglio Direttivo Sezionale, onde approvare il bilancio annuale della sezione e, negli anni in cui occorre, procedere alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo Sezionale. L'assemblea può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta almeno tre soci ne facciano richiesta scritta. Le assemblee sono presiedute dal Consiglio Direttivo Sezionale e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 32) Sono di competenza del consiglio direttivo sezionale: a) L'amministrazione della sezione, l'assunzione o il licenziamento del personale, la formazione dei bilanci consuntivi annuali e la redazione della relativa relazione all'assemblea sezionale; b) L'esame dei problemi di interesse locale nell'ambito della sezione, e le relative deliberazioni, salve le deliberazioni che fossero assunte in sede di assemblea compartimentale, e salva la competenza degli organi compartimentali; c)Il differimento al consiglio direttivo compartimentale delle questioni che eccedono dall'ambito della sezione e quindi di interesse compartimentale e nazionale;
d)L'ammissione di nuovi soci e l'accettazione delle dimissioni ferma restando la competenza del consiglio direttivo compartimentale in merito all'esclusione dei soci e alle riammissioni. Di ogni ammissione o dimissione dovrà esser data comunicazione al consiglio direttivo compartimentale per la formazione dell'elenco generale dei soci ai fini della loro partecipazione all'assemblea compartimentale; e) La compilazione di eventuali regolamenti interni a carattere locale.

Art. 33) Il consiglio direttivo compartimentale stornerà a favore dei consigli direttivi sezionali metà delle quote sociali d'ammissione e annue versate dai soci appartenenti alle rispettive sezioni, al netto di quanto versate alla associazione nazionale di categoria, onde fornire i mezzi per fronteggiare le spese.

TITOLO SESTO: Esercizio sociale

Art. 34) L'esercizio sociale sia in sede compartimentale che in sede sezionale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO SETTIMO: Revisori

Art. 35) I revisori dei conti effettivi, in numero corrispondente al numero delle sezioni sono designati dalle rispettive assemblee sezionali ed approvate dall'assemblea generale. Due revisori supplenti sono eletti dall'assemblea generale, fra i soci della sezione che ha sede nella sede dell'associazione compartimentale. Ai revisori è affidato il compito di controllare tutta le gestione contabile dell'associazione e delle singole sezioni e di fare in qualunque momento gli accertamenti delle disponibilità in cassa. Ai revisori dei conti compete inoltre di predisporre a presentare alle rispettive assemblee una relazione sul bilancio consuntivo generale e su quello delle rispettive sezioni. La carica di revisore è gratuita.

TITOLO OTTAVO: Varie

Art. 36) Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti. Il domicilio dei soci per quanto concerne i loro rapporti con l'associazione, si intende eletto ad ogni effetto di legge presso la sede dell'associazione stessa.

TITOLO NONO: Definizioni arbitrali

Art. 37) Qualora i soci inseriscano nelle conferme di affari o di ordini che scambiano con la clientela una clausola compromissoria, l'associazione curerà la soluzione arbitrale di ogni eventuale controversia secondo la procedura che sarà fissata dal regolamento arbitrale dell'associazione. Anche in difetto di tale clausola sulle conferme di affari o ordini nei rapporti fra soci, questi sono tenuti a risolvere per arbitrato amichevole a norma del detto regolamento arbitrale, eventuali controversie che insorgessero in dipendenza di affari tra loro conclusi. L'atto scritto voluto dalla legge per la validità del patto compromissorio è costituito dall'espresso richiamo alla presente norma statutaria contenuta nella domanda di ammissione a socio.

Art 38) Le controversia fra un socio e le associazioni in dipendenza del trasporto associativo, saranno risolte obbligatoriamente ed inappellabilmente da un collegio di probiviri.

Livorno, 23 marzo 1970