STATUTO
SOCIALE
TITOLO
PRIMO: Denominazione,
sede , durata, scopo dell'associazione
Art.
1) E' costituita una associazione fra gli spedizionieri
doganali patentati accreditati presso le dogane del
compartimento di Firenze con la seguente denominazione:
ASSOCIAZIONE FRA GLI SPEDIZIONIERI DOGANALI PATENTATI
DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE
Art.
2) La sede legale dell'associazione è in Livorno.
La durata dell'associazione è illimitata.
Art.
3) L'associazione è apolitica ed ha per scopo la
tutela degli interessi morali e materiali comuni degli
associati e così in via esemplificativa l'associazione
si propone:
a) Di valorizzare la funzione e l'opera professionale
degli spedizionieri doganali patentati;
b) Di promuovere lo studio e la soluzione dei
problemi che interessano l'attività degli spedizionieri
doganali patentati e le attività connesse;
c) Di favorire la elevazione culturale - tecnica
degli associati per il migliore esercizio delle loro
funzioni e per la più efficace collaborazione con gli
organi della pubblica amministrazione;
d) Di favorire una leale intesa fra gli associati
onde prevenire e reprimere fra essi la concorrenza sleale
e) Di stabilire rapporti di collaborazione con
le associazioni consorelle degli altri compartimenti
doganali e con l'associazione nazionale di categoria
nonchè con le associazioni delle categorie con le quali
gli spedizionieri doganali hanno frequenza di rapporti
e comunità d'interessi;
f) Di promuovere iniziative che si rivelassero
utili agli interessi della categoria;
g) Di assistere gli associati con consulenza
legale nelle materie oggetto delle attività della categoria
ed in materie connesse semprechè trattasi di problemi
di carattere generale;
h) Di promuovere la stipulazione dei contratti
collettivi e regolamenti di rapporti di lavoro fra gli
spedizionieri doganali, datori di lavoro ed i loro dipendenti;
i) Di favorire la conciliazione delle vertenze
che insorgessero fra gli associati, o fra gli associati
e di terzi, in dipendenza delle funzioni esercitate
dagli spedizionieri doganali e in difetto di conciliazione
di offrire le possibilità di definizione delle vertenze
mediante arbitrato amichevole secondo le norme dell'art.
37.
TITOLO
SECONDO: Soci
Art.
4) Possono far parte della associazione le persone
fisiche che siano in possesso della patente di spedizioniere
doganale rilasciata a norma della legislazione doganale
vigente e quale titolo valido per la iscrizione agli
albi compartimentali in base alla legge 22-12-60 n.
1612. Il consiglio direttivo compartimentale potrà nominare
soci onorari coloro che a suo criterio abbiano svolto
o svolgano notevole attività nell'interesse della categoria
sia nel campo organizzativo che nel campo degli studi
relativi all'attività degli spedizionieri doganali patentati
I soci onorari non hanno diritto di voto. Alle assemblee
non possono partecipare che a titolo consultivo. Non
sono tenuti al pagamento dei tributi sociali. I soci
ordinari che ai sensi della L. 22/12/60 e relativo regolamento
hanno maturato ed ottenuto il trattamento di pensione
e desiderano continuare a far parte dell'associazione,
potranno rimanere come soci sostenitori senza diritto
di voto.
Art.
5) Possono far parte dell'associazione tutti gli
spedizionieri doganali patentati accreditati presso
il compartimento doganale di Firenze.
Art.
6) La domanda per essere ammesso a socio deve essere
presentata al Consiglio Direttivo della sezione di appartenenza
o, in mancanza di questa, direttamente al Consiglio
Direttivo dell'Associazione Compartimentale Detta domanda
controfirmata da 2 soci presentatori deve indicare:
a) il nome dell'aspirante;
b) i dati della patente doganale rilasciata dal
Ministero delle Finanze;
c) il numero e la data di iscrizione all'Albo
Compartimentale di Firenze;
d) dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione
delle norme statutarie, con particolare riguardo al
contenuto degli artt 7 e 8 del regolamento dell'associazione.
L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo
sezionale o in mancanza, del Consiglio Direttivo Compartimentale
a suo insindacabile giudizio, a scrutinio segreto ed
a maggioranza di voti.
Art.
7) La Tassa di ammissione non che la quota annua
di associazione, verranno fissate annualmente dal Consiglio
Direttivo Compartimentale con deliberazione da notificarsi
ai soci entro il 15 ottobre di ogni anno. In mancanza
di deliberazione si intenderà confermata la quota dell'anno
precedente. Le quote annuali devono essere versate integralmente
dai soci entro la fine di febbraio di ogni anno
Art.
8) Per il versamento delle quote associative, i
soci si intendono impegnati per 2 anni e successivamente
di biennio in biennio finchè non abbiano dato le dimissioni
per lettera raccomandata entro il 31 ottobre del secondo
anno. I nuovi soci ammessi alla associazione dopo il
30 settembre di ogni anno, pagano metà della quota annuale,
ma intera la tassa di iscrizione.
Art.
9) La qualifica di socio, oltre che per dimissioni,
si perde:
a) per cessazione dell'attività di spedizioniere
doganale patentato;
b) per morosità dei pagamenti delle quote sociali;
c) per inadempienza alle decisioni arbitrali;
d) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo
Compartimentale.
Art.
10) Il socio moroso è richiamato dal Presidente
al pagamento delle quota arretrate entro il termine
fissato nel richiamo stesso. In caso di inadempienza
il Presidente potrà ricorrere alle vie legali e conseguire
quanto dovuto e può contemporaneamente provvedere all'iscrizione
del socio moroso nell'apposito elenco: ciò che comporta
la sospensione del socio dai diritti sociali.
Art.
11) I soci inadempienti a sentenza arbitrale, emessa
ai sensi del presente statuto sociale sono, a cura del
Consiglio Direttivo Compartimentale, sospesi nei loro
diritti di soci per il tempo della loro inadempienza.
Protraendosi la inadempienza oltre 4 mesi, essi potranno
essere esclusi con le norme stabilite dall'art 12
Art.
12) L'esclusione dalla associazione potrà essere
deliberata a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti
dal Consiglio Direttivo compartimentale a carico dei
soci che venissero a trovarsi nelle condizioni di interdetti,
falliti o nei confronti dei quali fosse revocata la
patente di spedizioniere con provvedimento non più suscettibile
di ricorso al Consigli di Stato. Il consiglio Direttivo
Compartimentale può inoltre escludere quelli fra i soci
che a suo insindacabile giudizio, si rendessero indegni
di appartenere alla associazione. L'esclusione è deliberata
dal Consiglio con il voto di due terzi dei consiglieri
in carica, presa visione della relazione del Collegio
dei probiviri che ha in carico di procedere alle indagini
del caso e all'eventuale interrogatorio dell'interessato.
Art.
13) I soci esclusi ai sensi dei precedenti articoli
possono domandare la riammissione nell'associazione
quando siano venute a cessare le cause che determinano
la loro esclusione. Sulla riammissione sarà deliberato
dal consiglio direttivo compartimentale con giudizio
insindacabile e con voto favorevole di due terzi dei
consiglieri in carica.
Art.
14) Il socio che per un qualsiasi motivo cessa di
far parte dell'associazione non conserva alcun diritto
sul patrimonio sociale
TITOLO
TERZO: Assemblea
generale
Art.
15) L'Assemblea generale dei soci può essere ordinaria
e straordinaria, ed è convocata dal Consiglio Direttivo
Compartimentale.
L'ASSEMBLEA
ORDINARIA
a)
approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
b) negli anni in cui occorra nomina i consiglieri ed
i revisori dei conti ed il collegio dei probiviri scelti
fra i soci;
c) delibera su ogni altro provvedimento di ordine economico
ed interno indicato nell'ordine del giorno. L'assemblea
ordinaria deve essere convocata entro il primo trimestre
di ogni anno.
L'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA
E'
convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo Compartimentale
lo ritenga necessario, oppure su richiesta scritta di
almeno dieci soci. Se però si tratta di proposta di
scioglimento dell'associazione o di modificazione da
apportare allo statuto sociale, la domanda deve esser
firmata da almeno un decimo dei soci. L'assemblea straordinaria
ha la facoltà di nominare un presidente onorario su
proposta del Consiglio Direttivo Compartimentale.
Art. 16) Le convocazioni delle assemblee sono
fatte mediante comunicazione per affissione all'albo
sociale e per inviti personali diramati almeno dieci
giorni prima di quello fissato. In caso di urgenza è
però in facoltà del Consiglio di convocare l'assemblea
nel termine di tre giorni con invito a domicilio. L'avviso
di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo
dell'adunanza e gli argomenti all'ordine del giorno.
Art.
17) Per la validità dell'assemblea sia ordinaria
che straordinaria, in prima convocazione occorre l'intervento
di almeno metà dei soci. In difetto l'assemblea viene
rimandata in seconda convocazione anche nello stesso
giorno ed è valida qualunque sia il numero degli intervenuti,
se si tratta di Assemblea Ordinaria, mentre occorre
almeno la presenza di un terzo dei soci per le assemblee
straordinarie
Art.
18) Le deliberazioni dell'assemblea sia ordinaria
che straordinaria, sono prese a maggioranza assoluta
dei presenti.
Art.
19) Non possono prendere parte all'assemblea i soci
che non siano in regola con il pagamento delle quote
sociali, o per i quali sia pendente giudizio ai sensi
degli artt 11 e 12
Art.
20) Il socio può delegare per iscritto un altro
socio a rappresentarlo nelle assemblee. Il socio delegato
non può rappresentare più di tre soci
Art.
21) Le votazioni nelle assemblee hanno luogo per
acclamazione e per alzata di mano, ovvero, se richiesto
per scrutinio segreto
TITOLO
QUARTO: Consiglio Direttivo Compartimentale
Art. 22)
L'associazione è retta e amministrata da un consiglio
direttivo compartimentale di sette membri, eletti fra
i soci nell'assemblea generale ed avente sede in Livorno
Art.
23) Il consiglio direttivo compartimentale dura
in carica un biennio ed i suoi membri sono rieleggibili.
Se nel corso del biennio vengono a mancare alcuni consiglieri,
il consiglio procede alla loro sostituzione in base
alla graduatoria ottenuta nelle elezioni. Ove per dimissioni
od altro motivo venisse a mancare più di tre consiglieri,
il consiglio direttivo compartimentale convocherà l'assemblea
per le nuove elezioni. La carica di consigliere è gratuita.
Ai consiglieri residenti in altre città verranno rimborsate
le spese di viaggio e, ove occorra di soggiorno
Art.
24) Per la validità delle deliberazioni del consiglio
direttivo compartimentale richiedesi la presenza di
almeno quattro dei suoi membri; le deliberazioni sono
prese a maggioranza di voti e in caso di parità prevale
il voto di chi presiede. Le deliberazioni che riguardano
fatti personali sono prese a scrutinio segreto. E' fatto
obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni
del consiglio. Se un consigliere non partecipa a tre
riunioni consecutive, senza giustificato motivo, è considerato
dimissionario
Art.
25) Il Consiglio Direttivo Compartimentale nomina
fra i suoi membri, a maggioranza di voti, il Presidente,
ed il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario,
quest'ultimo può non essere socio, e la sua prestazione
può essere retribuita.
Art.
26) Al Consiglio Direttivo Compartimentale, tra
l'altro sono demandati:
a) l'amministrazione della associazione, l'assunzione
ed il licenziamento del relativo personale;
b) le deliberazioni sui reclami dei soci;
c) la compilazione dei regolamenti interni;
d) la convocazione delle assemblee;
e) la formazione del bilancio consuntivo e di
quello preventivo e la compilazione delle relative relazioni;
f) la formazione annua dei ruoli dei terzi arbitri
e degli arbitri unici;
g) la nomina di commissioni per lo studio di
determinati problemi;
h) le deliberazioni sulla esclusione e sulla
riammissione dei soci.
Art.
27) Il presidente, o in sua assenza il Vice Presidente,
rappresenta l'associazione a tutti gli effetti e ne
ha anche la rappresentanza in giudizio. Convoca e presiede
l'assemblea generale dei soci e le riunioni del Consiglio
direttivo compartimentale, sottoscrive i verbali di
tutte le adunanze sociali, emana le disposizioni per
le esecuzioni delle deliberazioni dei competenti organi
dell'associazione, adempie a tutti i compiti conferitigli
dall'assemblea
Art.
28) Il consiglio direttivo Compartimentale ha la
facoltà di aggregarsi di volta in volta per lo studio
di determinati problemi uno o più esperti, scelti anche
fra i soci con funzioni consultive.
TITOLO
QUINTO: Sezioni e Consigli Direttivi Sezionali
Art.
29) Presso ciascuna città, sede di Direzione Superiore
di Dogana, è costituita una sezione della Associazione
Compartimentale, della quale fanno parte gli spedizionieri
doganali patentati accreditati presso quella Dogana
Superiore e quelli accreditati presso la dogana da quella
Dipendenti. La sezione ha piena autonomia amministrativa,
ma delibera solo sulle questioni di interesse locale.
Art.
30) La sezione è retta da un Consiglio Direttivo
Sezionale composto da un numero dispari di membri non
superiore a cinque, da eleggere ogni biennio, dalla
assemblea degli spedizionieri doganali accreditati presso
le Dogane esistenti nella Circoscrizione della Dogana
Superiore. In seno al Consiglio Direttivo Sezionale,
sarà nominato il Presidente, il Vice Presidente, ove
occorra, il Segretario, il Tesoriere
Art.
31) L'assemblea Sezionale dei soci, sarà convocata
almeno una volta all'anno in via ordinaria, entro il
31 marzo, a cura del Consiglio Direttivo Sezionale,
onde approvare il bilancio annuale della sezione e,
negli anni in cui occorre, procedere alla nomina dei
membri del Consiglio Direttivo Sezionale. L'assemblea
può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta
almeno tre soci ne facciano richiesta scritta. Le assemblee
sono presiedute dal Consiglio Direttivo Sezionale e
le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei
presenti.
Art.
32) Sono di competenza del consiglio direttivo sezionale:
a) L'amministrazione della sezione, l'assunzione
o il licenziamento del personale, la formazione dei
bilanci consuntivi annuali e la redazione della relativa
relazione all'assemblea sezionale;
b) L'esame dei problemi di interesse locale nell'ambito
della sezione, e le relative deliberazioni, salve le
deliberazioni che fossero assunte in sede di assemblea
compartimentale, e salva la competenza degli organi
compartimentali;
c)Il differimento al consiglio direttivo compartimentale
delle questioni che eccedono dall'ambito della sezione
e quindi di interesse compartimentale e nazionale;
d)L'ammissione di nuovi soci e l'accettazione
delle dimissioni ferma restando la competenza del consiglio
direttivo compartimentale in merito all'esclusione dei
soci e alle riammissioni. Di ogni ammissione o dimissione
dovrà esser data comunicazione al consiglio direttivo
compartimentale per la formazione dell'elenco generale
dei soci ai fini della loro partecipazione all'assemblea
compartimentale;
e) La compilazione di eventuali regolamenti interni
a carattere locale.
Art. 33) Il consiglio direttivo compartimentale
stornerà a favore dei consigli direttivi sezionali metà
delle quote sociali d'ammissione e annue versate dai
soci appartenenti alle rispettive sezioni, al netto
di quanto versate alla associazione nazionale di categoria,
onde fornire i mezzi per fronteggiare le spese.
TITOLO
SESTO: Esercizio sociale
Art.
34) L'esercizio sociale sia in sede compartimentale
che in sede sezionale si chiude al 31 dicembre di ogni
anno.
TITOLO
SETTIMO: Revisori
Art.
35) I revisori dei conti effettivi, in numero corrispondente
al numero delle sezioni sono designati dalle rispettive
assemblee sezionali ed approvate dall'assemblea generale.
Due revisori supplenti sono eletti dall'assemblea generale,
fra i soci della sezione che ha sede nella sede dell'associazione
compartimentale. Ai revisori è affidato il compito di
controllare tutta le gestione contabile dell'associazione
e delle singole sezioni e di fare in qualunque momento
gli accertamenti delle disponibilità in cassa. Ai revisori
dei conti compete inoltre di predisporre a presentare
alle rispettive assemblee una relazione sul bilancio
consuntivo generale e su quello delle rispettive sezioni.
La carica di revisore è gratuita.
TITOLO
OTTAVO: Varie
Art.
36) Per tutto quanto non è previsto dal presente
statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti.
Il domicilio dei soci per quanto concerne i loro rapporti
con l'associazione, si intende eletto ad ogni effetto
di legge presso la sede dell'associazione stessa.
TITOLO
NONO: Definizioni arbitrali
Art.
37) Qualora i soci inseriscano nelle conferme di
affari o di ordini che scambiano con la clientela una
clausola compromissoria, l'associazione curerà la soluzione
arbitrale di ogni eventuale controversia secondo la
procedura che sarà fissata dal regolamento arbitrale
dell'associazione. Anche in difetto di tale clausola
sulle conferme di affari o ordini nei rapporti fra soci,
questi sono tenuti a risolvere per arbitrato amichevole
a norma del detto regolamento arbitrale, eventuali controversie
che insorgessero in dipendenza di affari tra loro conclusi.
L'atto scritto voluto dalla legge per la validità del
patto compromissorio è costituito dall'espresso richiamo
alla presente norma statutaria contenuta nella domanda
di ammissione a socio.
Art
38) Le controversia fra un socio e le associazioni
in dipendenza del trasporto associativo, saranno risolte
obbligatoriamente ed inappellabilmente da un collegio
di probiviri.
Livorno, 23 marzo 1970
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